1. Sono istituite nella città di Verona una sezione distaccata della corte di appello di Venezia e una sezione distaccata della corte di appello di Venezia in funzione di corte d'assise di appello.
2. Le sezioni distaccate di cui al comma 1 hanno giurisdizione sui circondari dei tribunali di Verona, Vicenza e Bassano del Grappa.
1. Il Ministro della giustizia è autorizzato a determinare, con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nell'ambito delle dotazioni dei ruoli organici del Ministero, gli organici delle sezioni di cui all'articolo 1 sulla base dei carichi di lavoro sopravvenuti nell'ultimo quinquennio nei territori compresi nelle circoscrizioni di cui all'articolo 1.
2. Il Ministro della giustizia è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le modificazioni alle tabelle A e B annesse all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, conseguenti all'istituzione delle sezioni di cui all'articolo 1.
3. Il Ministro della giustizia, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce la data di inizio del funzionamento delle sezioni di cui all'articolo 1, fissandola comunque entro il successivo anno.
1. Alla data di inizio del funzionamento degli uffici giudiziari previsti dall'articolo 1, gli affari civili e penali pendenti dinanzi alla corte di appello e alla corte d'assise di appello di Venezia e rientranti, ai sensi
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.